Art. 171.
(Rete delle strutture penitenziarie).

      1. Finalità della presente legge sono il progressivo contenimento del ricorso alla detenzione e l'uso di misure alternative al fine di garantire ai detenuti e agli internati, in particolare ai soggetti in situazioni di disagio sociale e psichico, maggiori possibilità di recupero personale e di reinserimento sociale.
      2. La rete delle strutture penitenziarie è organizzata in modo da garantire l'attuazione delle finalità stabilite dal comma 1, con l'adeguamento delle dimensioni delle aree penitenziarie interna ed esterna.
      3. Nell'ambito dell'adeguamento della rete penitenziaria previsto dal comma 2 è in particolare curata la realizzazione di nuove strutture di gestione territoriale e a custodia attenuata allo scopo di contribuire all'ulteriore contenimento del sovraffollamento carcerario.
      4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, possono essere realizzati nuovi istituti ordinari solo per la sostituzione di istituti già esistenti e in stato di degrado e per i quali, a causa delle loro caratteristiche strutturali e della loro ubicazione, non risulta efficace né economicamente conveniente il recupero.
      5. Sono abbandonati i programmi di aumento degli istituti ordinari e il connesso aumento del personale per la loro gestione.
      6. È prevista l'erogazione di adeguate risorse economiche per la copertura della spesa per l'adeguamento degli istituti e per la dotazione del relativo personale, in attuazione della presente legge, nonché per l'adeguamento del personale e dei mezzi dei centri di servizio sociale per

 

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adulti e delle altre strutture organizzative necessarie per l'attuazione delle misure alternative alla detenzione.